Statuto dell'Associazione
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Articolo 1 - Denominazione e sede
- È costituita l'associazione nazionale di volontariato per la pace denominata con l'espressione evangelica "Beati i costruttori di pace" (BCP) onlus.
- L'associazione non persegue fini di lucro, opera esclusivamente per fini di solidarietà ed è aperta a tutte le persone senza distinzione di genere, di razza, di nazionalità, di etnia, di lingua, di religione, di opinione o appartenenza politica, di condizioni personali e sociali.
- L'organizzazione ha sede legale in Italia nel comune di Padova, via Antonio Da Tempo 2. La modifica della sede non comporta modifica statutaria.
Articolo 2 - Finalità - L'associazione nasce in continuità con i gruppi e le persone che hanno aderito agli appelli "Beati i costruttori di pace" (Vicenza, 12/11/85) e "In piedi, costruttori di pace!" (Verona, 23/2/96), riconoscendo come suo patrimonio storico le iniziative e le proposte promosse a partire da tali appelli.
- In particolare, l'associazione BCP si propone di:
- promuovere la pace nella sua accezione piú ampia e profonda, comprendente la scelta della nonviolenza, della sicurezza umana universale, della pacifica convivenza, del riconoscimento e della valorizzazione delle differenze esistenti tra le persone e tra i popoli, unitamente al totale ripudio della guerra, al rifiuto delle strutture economiche violente, alla rimozione delle cause delle diseguaglianze sociali e al superamento dei sistemi di difesa nazionale armata;
- promuovere iniziative e attività volte alla valorizzazione e all'assistenza diretta alla persona;
- promuovere e tutelare i diritti umani e i diritti dei popoli, l'uguaglianza e la pari dignità tra le donne e gli uomini, tra le razze, le religioni e le culture;
- promuovere e realizzare una cooperazione fondata sulla giustizia e l'equità nei rapporti fra i popoli per il prioritario soddisfacimento dei bisogni essenziali materiali, culturali e spirituali di tutta l'umanità, a partire dalle popolazioni piú impoverite;
- rendere praticabile un progetto di sviluppo umano sostenibile per le attuali e le future generazioni;
- favorire la conservazione, la salvaguardia e la tutela dell'ambiente e dei relativi processi ecologici a garanzia dell'equilibrio naturale;
- promuovere una azione continuativa rivolta alla società civile e alle istituzioni locali, nazionali e sovranazionali affinché si conformino ai principi della pace, dell'equità economica, dei diritti umani e della democrazia, con la consapevolezza che l'impegno per il cambiamento individuale è connesso e interdipendente con l'impegno per il cambiamento strutturale e istituzionale.
Articolo 3 - Attuazione delle finalità - L'associazione BCP promuove e realizza tutte le attività che ritiene opportune per il conseguimento delle proprie finalità e in particolare:
- attività finalizzate alla valorizzazione di uno stile di vita sobrio, con un atteggiamento critico nei confronti dei consumi, tenendo presente la situazione e il punto di vista delle categorie più deboli dell'umanità e al sostegno delle scelte di obiezione di coscienza, del servizio civile nazionale e internazionale;
- progetti di condivisione e di cooperazione decentrata con le popolazioni che vivono in situazioni di conflitto armato, di sfruttamento o di emarginazione;
- interventi di assistenza diretta e di sostegno alla persona nei momenti di difficoltà e di disagio sia fisico che psicologico, di violenza e di emarginazione. In particolare: interventi di accoglienza, di ospitalità e di sostegno legale e sanitario a profughi, immigrati e vittime della guerra; assistenza educativa a minori appartenenti a gruppi in difficoltà; assistenza e accoglienza alle donne e ai bambini vittime della violenza; assistenza diretta a persone colpite da calamità naturali o provocate dall'uomo;
- iniziative di diplomazia popolare, di ingerenza umanitaria e di interposizione nonviolenta; osservazione e monitoraggio dei diritti umani; controllo ed eventuale boicottaggio delle multinazionali economiche e finanziarie; progettazione di nuovi modelli economici; promozione di istituzioni sovranazionali preposte alla prevenzione e alla risoluzione nonviolenta dei conflitti, compresi quelli armati;
- organizzazione di dibattiti, tavole rotonde, seminari, mostre, convegni, congressi, cineforum, centri di documentazione; pubblicazione di libri e di bollettini; produzione di audiovisivi; organizzazione di proiezioni e di trasmissioni radiotelevisive e telematiche;
- educazione alla pace, ai diritti umani, allo sviluppo sostenibile, alla soluzione nonviolenta dei conflitti, all'ascolto, alla mondialità e alla interculturalità; organizzazione di corsi di formazione, preparazione e perfezionamento; iniziative, attività e progetti di formazione e di aggiornamento del personale scolastico docente e non; realizzazione di ricerche e costituzione di gruppi di studio;
- organizzazione di campagne, manifestazioni, petizioni e raccolte di firme, digiuni, marce, fiaccolate e altre iniziative;
- partecipazione a reti e coordinamenti nazionali, regionali e internazionali tra associazioni; partecipazione a riunioni, vertici e conferenze promosse da enti nazionali e internazionali; elaborazione di proposte di legge.
- L'associazione BCP potrà aderire ad iniziative promosse da altri soggetti e ricercherà, intorno ai propri progetti, il coinvolgimento di singoli e associazioni, impegnandosi a condividere la gestione di ogni iniziativa con tutti coloro che vi aderiscono.
Articolo 4 - Finalità interne - BCP intende costituire uno spazio di aggregazione, di progettazione comune e di partecipazione democratica per quanti si riconoscono nelle finalità del presente statuto.
- In particolare si impegna a:
- coordinare le attività e promuovere la comunicazione tra i soci;
- curare la formazione permanente dei soci rispetto alle finalità statutarie;
- garantire l'uguale rappresentanza per ciascun sesso negli organi elettivi e collegiali dell'associazione;
- favorire l'autonomia e la creatività dei gruppi a livello locale.
Articolo 5 - Soci - Possono diventare soci tutte le persone fisiche che condividono e accettano le finalità dell'associazione, cosí come espresse dal presente statuto.
- Le richieste di ammissione all'associazione vengono presentate in forma scritta, accettate dal Consiglio Direttivo e ratificate dall'Assemblea. Il Direttivo potrà motivare l'eventuale diniego su richiesta scritta del richiedente.
- Non è ammessa la qualifica di socio temporaneo. L'adesione all'associazione ha durata annuale e scade al 31 dicembre di ogni anno; si considera rinnovata automaticamente con la sottoscrizione della quota associativa annuale o con adesione scritta di rinnovo all'associazione.
- Per lo svolgimento delle attività necessarie all'attuazione delle proprie finalità statutarie l'associazione BCP si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri soci. L'associazione si avvale inoltre dell'opera e del sostegno di simpatizzanti, di esperti, di enti ed istituzioni che possono collaborare e partecipare a iniziative e progetti.
- L'attività dei soci è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Ai soci potranno essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti.
Articolo 6 - Diritti dei soci - L'associazione BCP riconosce e garantisce ai soci il diritto a:
- partecipare alle assemblee generali e alle eventuali assemblee territoriali dell'associazione;
- ricevere informazioni sulle attività dell'associazione, in attuazione delle linee programmatiche decise dall'Assemblea Generale;
- ricorrere al Comitato dei Garanti in caso di controversie con altri soci, gruppi od organi dell'associazione;
- ritirare in qualsiasi momento la propria adesione all'associazione BCP.
Articolo 7 - Doveri dei soci - L'appartenenza all'associazione, libera e volontaria, impegna i soci a:
- partecipare, secondo le proprie disponibilità e competenze, all'attività dell'associazione;
- attenersi allo spirito e alle norme del presente statuto, nonché alle decisioni assunte dagli organi statutari dell'associazione;
- chiedere l'autorizzazione del Consiglio Direttivo o del Presidente per rappresentare ufficialmente l'associazione in ambito nazionale e internazionale;
- favorire la circolazione delle informazioni sulle iniziative e sull'attuazione dei progetti.
Articolo 8 - Perdita della qualifica di socio - La qualifica di socio puiò venir meno per i seguenti motivi:
- mancato versamento della quota associativa annuale o mancata volontà scritta di adesione;
- dimissioni da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
- espulsione deliberata dal Comitato dei Garanti, a causa di accertati motivi di incompatibilità, gravi inadempienze, ripetuta inosservanza delle norme e degli obblighi del presente statuto.
Articolo 9 - I Gruppi Locali - L'associazione BCP si potrà articolare territorialmente in gruppi locali di soci di persone fisiche, riconosciuti dal Consiglio Direttivo.
- Nel caso un gruppo locale voglia costituirsi in associazione potrà usare nella propria denominazione "Beati i costruttori di pace" solo a seguito di autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo.
- I gruppi decidono autonomamente la propria struttura organizzativa e le proprie attività, nel rispetto dei principi del presente statuto e degli obiettivi decisi dall'Assemblea.
- Ogni gruppo nomina due portavoce con funzioni di collegamento con gli altri gruppi e il Consiglio Direttivo.
Articolo 10 - Struttura e organi dell'associazione - La struttura decisionale ed esecutiva dell'associazione BCP è informata a principi di democrazia e di partecipazione dei soci a livello territoriale e nazionale. Le cariche associative sono elettive e vengono assunte a titolo gratuito.
- Gli organi nazionali dell'associazione sono:
- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Comitato dei Garanti.
Articolo 11 - L'Assemblea Generale - L'Assemblea Generale è composta dai soci dell'associazione.
- L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno.
- Il Consiglio Direttivo o un decimo dei soci può richiedere al Presidente la convocazione dell'Assemblea Generale straordinaria.
- L'avviso della convocazione deve contenere l'ordine del giorno dell'assemblea proposto dal Consiglio Direttivo ed eventuali documenti e relazioni su cui i soci sono chiamati a esprimersi.
- L'Assemblea è costituita validamente in prima convocazione se sono presenti, o rappresentati, almeno la metà piú uno dei soci. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati, mentre per la validità dell'assemblea straordinaria è sempre richiesta la presenza, diretta o tramite delega, della metà piú uno dei soci in prima convocazione e un terzo piú uno dei soci in seconda convocazione. Tra le due convocazioni devono decorrere almeno 24 ore.
- Ciascun socio, nelle votazioni dell'Assemblea Generale, può rappresentare fino a tre soci con delega scritta, a esclusione delle votazioni di cui alla lettera c) del comma successivo.
- L'Assemblea Generale svolge le seguenti funzioni:
- definisce e approva il programma annuale, con gli obiettivi e i progetti prioritari da realizzare;
- delibera sull'entità della quota sociale annuale e approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo dell'associazione;
- elegge a scrutinio segreto il Presidente dell'associazione, i membri del Consiglio Direttivo, il Comitato dei Garanti;
- approva il regolamento attuativo dello statuto;
- approva la relazione annuale del Consiglio Direttivo sulle attività svolte;
- delibera sulle proposte di modifica dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione, designando uno o piú liquidatori.
- Le decisioni dell'Assemblea Generale vengono prese a maggioranza di voti, privilegiando tuttavia il metodo del consenso, specialmente se si riferiscono alle scelte programmatiche.
Articolo 12 - Il Consiglio Direttivo - Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di persone tra sette e tredici e quindi dal Presidente e da un numero pari tra sei e dodici soci consiglieri e dura in carica 3 anni, a meno di una mozione di sfiducia approvata dall'Assemblea Generale straordinaria.
- Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno un Vicepresidente e un Tesoriere.
- Il Consiglio Direttivo è convocato almeno tre volte l'anno dal Presidente dell'associazione, o da un terzo dei suoi membri.
- La seduta è valida se sono presenti almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo , piú chi lo presiede (Presidente o Vicepresidente).
- Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di esecuzione degli indirizzi e delle deliberazioni espressi dall'Assemblea Generale; è altresí investito dei piú ampi poteri per lo svolgimento delle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione, nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente statuto.
- Il Consiglio Direttivo approva, congiuntamente al Comitato dei Garanti, la proposta di bilancio predisposta dal Tesoriere, da sottoporre all'Assemblea dei Soci.
- Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza, ma è tenuto a ricercare il consenso tra tutti i suoi membri.
- Alle sedute del Consiglio possono partecipare senza diritto di voto, su invito del Presidente, i responsabili di commissioni e progetti dell'associazione ed esperti nelle materie all'ordine del giorno.
- Le obbligazioni assunte dal Consiglio Direttivo nei confronti di terzi sono legalmente vincolanti per l'associazione.
Articolo 13 - Presidente - Il Presidente dura in carica 3 anni, a meno di una mozione di sfiducia approvata dall'Assemblea Generale straordinaria.
- La rappresentanza dell'associazione a livello nazionale e internazionale spetta al Presidente. Per particolari attività il presidente potrà nominare dei portavoce.
- Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione in qualsiasi attività giudiziaria, extragiudiziaria e amministrativa e in generale verso i terzi.
- Il Presidente, in stretto collegamento con il Consiglio Direttivo, garantisce l'unitarietà e il coordinamento delle attività associative e la loro conformità alle norme contenute nel presente statuto e alle decisioni del Consiglio Direttivo.
- In particolare il Presidente svolge le seguenti funzioni:
- convoca l'Assemblea Generale dei soci;
- convoca e coordina le riunioni del Consiglio Direttivo;
- firma le delibere del Consiglio Direttivo e adotta, in casi d'urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio, che dovranno essere ratificati da quest'ultimo nella prima riunione successiva.
Articolo 14 - Comitato dei Garanti - Il Comitato dei Garanti è formato da un numero da tre a sette persone qualificate, elette dall'Assemblea Generale e resta in carica per un triennio.
- Il Comitato dei Garanti elegge al proprio interno un Presidente.
- Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e l'associazione o i suoi organi saranno sottoposte, con l'esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Comitato dei Garanti, le cui decisioni sono inappellabili.
- Nel caso accerti la presenza dei motivi di cui all'art. 8, lettera c), il Comitato delibera l'espulsione del socio responsabile entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione.
- Il Comitato può deliberare la sospensione cautelare provvisoria per un periodo massimo di tre mesi, in attesa della decisione definitiva sul caso.
Articolo 15 - Finanziamenti e patrimonio - Le entrate e il patrimonio dell'associazione sono costituiti da:
- quote annue e contributi dei soci e dei gruppi locali;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche e di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici e privati;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- beni mobili e immobili acquisiti in proprietà dall'associazione;
- ogni altro tipo di entrata ammesso ai sensi della legge 266/91.
- I gruppi locali BCP godono di autonomia finanziaria, nei limiti delle proprie competenze e disponibilità.
Articolo 16 - Norme generali, transitorie e finali - L'associazione "Beati i costruttori di pace" è disciplinata dal presente statuto che costituisce la regola fondamentale per l'attività dell'organizzazione stessa e dell'impegno dei soci.
- Il presente statuto può essere modificato con deliberazione dell'assemblea, costituita con la presenza di almeno la metà dei soci, con la maggioranza dei due terzi dei voti validi.
- Ogni proposta di modifica dello statuto deve essere resa nota nell'avviso di convocazione.
- In caso di scioglimento dell'associazione, il netto derivante dalla liquidazione sarà devoluto ad un'altra associazione, con scopi di solidarietà analoghi ai propri, indicata dall'Assemblea Generale.
- Per quanto concerne l'assicurazione degli aderenti l'associazione si attiene alle normative vigenti.
- Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.